Proposta di legge “Istituzione dell’Agenzia di Sviluppo Regionale della Campania”

iniziativa dei consiglieri Giuseppe Russo e Antonio Marciano

Relazione illustrativa
Dopo la grave crisi apertasi nei mercati mondiali dal 2008, prima finanziaria e poi del sistema produttivo, la ripresa dello sviluppo economico e, in particolare, del capitale produttivo investito si pone maggiormente come elemento strategico di una politica di promozione dello sviluppo, con tutti i problemi che esso comporta in termini di incremento e diversificazione degli investimenti, di organizzazione efficiente dei servizi di supporto e di organizzazione del territorio.
I tempi ravvicinati nei quali occorre conseguire tale obiettivo e l’intensità degli effetti da ottenere confermano, in special modo, il ruolo centrale dell’industria manifatturiera, della sua espansione, rinnovamento e riqualificazione.
In condizioni di “mercato globale” bisogna innanzitutto promuovere l’adeguamento delle imprese localizzate e, al tempo stesso, favorire i nuovi insediamenti produttivi. Gli elementi portanti dell’offerta localizzata si sono ancora più spostati, peraltro, dal semplice costo dei suoli e dalla disponibilità delle infrastrutture materiali ad un insieme di fattori più complesso e articolato, che comprende l’intensità e la qualità stessa degli insediamenti industriali nei quali le nuove imprese si inseriscono, le condizioni logistiche e il sistema dei trasporti, la formazione e l’istruzione superiore, l’efficienza degli apparati istituzionali, i centri accessibili di ricerca e i processi di accumulazione di tecnologie e di know-how, le politiche di promozione e di incentivazione adottate dalla Regione, la cui attuabilità deve rispondere ai tempi ed ai bisogni reali delle imprese, prima che alla pur necessaria legittimità delle procedure.
In particolare oggi costituisce sempre più elemento decisivo di attrazione l’esistenza consolidata di sistemi e reti di imprese, con elevati livelli di integrazione verticale e orizzontale, specialmente se operanti in ambiti tecnologicamente avanzati e capaci di esprimere di per se stesse un potenziale attrattivo capace di coinvolgere, di volta in volta, clienti e fornitori, diretti ed indiretti.
In tal senso la risposta regionale alle esigenze reali dello sviluppo deve essere incrementata attraverso il superamento della mera produzione di norme e servizi amministrativi per offrire servizi reali, in grado di esercitare, nel rispetto dell’autonomia delle scelte aziendali, essenziali funzioni di spinta, di messa in sinergia, di supporto logistico e organizzativo, allo scopo di colmare le insufficienze delle spontanee capacità di iniziativa del tessuto imprenditoriale, limitato anche dalle dimensioni mediamente ridotte delle imprese presenti sul territorio.
In questa ottica si fondono le esigenze, anche urgenti, di riordino e risanamento del complesso di organismi, enti, agenzie, società regionali di settore, cumulatesi nel corso degli anni; di introduzione di strutture e competenze tecniche espressamente mirate a svolgere attività di promozione nel mercato delle imprese; di superamento di strutture e modalità obsolete per l’azione regionale in materia di sviluppo industriale. Due sono gli obiettivi strategici: la razionalizzazione e relativo risparmio dei costi dei vari strumenti esistenti e io superamento dell’intermediazione politica che, di fatto, ha rappresentato un limite al pieno dispiegamento delle potenzialità industriali.

Il disegno di legge che si propone punta a perseguire queste finalità introducendo nell’assetto strutturale della Regione un centro di iniziativa tecnicamente attrezzato che assolva a compiti sia di supporto operativo all’azione istituzionale, sia di sollecitazione e servizio per le imprese.
Di qui l’esigenza di una chiara finalizzazione dell’organismo proposto; la sua natura pubblica, anche ai fini del più rigoroso e trasparente controllo amministrativo e contabile; la sua natura di struttura tecnico professionale distinta dalle funzioni amministrative dell’Ente Regione.

Articolo 1
Istituzione dell’Agenzia di Sviluppo Regionale della Campania
1. È istituita l’Agenzia di Sviluppo Regionale della Campania, ASR Campania, di seguito Agenzia.
2. L’Agenzia, che è ente dotato di personalità giuridica pubblica, nonché di autonomia patrimoniale ed organizzativa, nell’esercizio delle proprie funzioni, opera in base ai principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza e con criteri di efficienza, efficacia ed economicità, osservando le direttive e gli indirizzi della Giunta Regionale.
3. L’Agenzia ha sede in Napoli. Il regolamento di organizzazione dell’Agenzia, di cui all’art. 5 commi 1, lett. d), può prevedere l’individuazione di sedi operative periferiche la cui istituzione si renda necessaria per l’efficace adempimento dei compiti assegnati

Articolo 2
Costituzione dell’Agenzia e avvio delle attività
1. L’Agenzia si intende costituita al momento della nomina degli organi, da effettuare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Con la delibera con cui provvede alla designazione degli organi, la Giunta Regionale autorizza il trasferimento all’Agenzia delle risorse necessarie per il funzionamento degli stessi e fornisce le direttive per l’avvio delle attività.
3. Il Direttore Generale, entro trenta giorni dalla nomina, sottopone alla Giunta Regionale:
a) il regolamento per il funzionamento organizzativo e contabile dell’Agenzia;
b) un documento di programmazione per le attività da effettuarsi fino all’approvazione del primo bilancio di previsione. Tale documento, che dovrà tener conto delle direttive derivanti dalla presente legge e quelle di cui al precedente comma 2,conterrà altresì, il fabbisogno di personale, da acquisire nei limiti e modalità di cui all’art. 12.
4. La Giunta Regionale, dopo aver approvato gli anzidetti documenti, autorizza il trasferimento all’Agenzia delle risorse necessarie.

Articolo 3
Funzioni dell’Agenzia
1. All’Agenzia è demandato l’esercizio delle funzioni regionali in materia di promozione dello sviluppo e di internazionalizzazione dei settori dell’industria, anche in atto esercitate ovvero già svolte da Enti e società regionali. Con provvedimento della giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, possono essere parimenti demandate le medesime funzioni regionali in materia di agricoltura, artigianato e commercio campani.
2. L’Agenzia opera promuovendo il più ampio coinvolgimento delle rappresentanze imprenditoriali locali e di ogni altro attore della comunità economica.
3. Nel dettaglio, l’Agenzia svolge, anche attraverso società controllate o partecipate, i seguenti compiti:
a) promozione del sistema produttivo campano, anche ai fini della maggiore presenza sullo scenario nazionale e internazionale e con particolare riguardo alla valorizzazione delle produzioni regionali;
b) sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese operanti nel contesto regionale;
c) attuazione dei programmi di sviluppo territoriale derivanti da iniziative regionali, nazionali o dell’Unione Europea, anche mediante la prestazione di assistenza tecnica e di servizi all’Amministrazione regionale e agli Enti locali;
d) assistenza all’Amministrazione regionale per i programmi e/o progetti di cooperazione allo sviluppo e per la promozione di investimenti nazionali ed esteri nel territorio regionale;
e) monitoraggio dei fabbisogni delle imprese e produzioni di studi e analisi a supporto della programmazione di settore dell’Amministrazione regionale anche attraverso:
1. la valutazione di progetti di investimento complessi e la gestione di strumenti di incentivazione alle imprese;
2. la promozione degli strumenti di incentivazione regionali e monitoraggio delle fasi di attuazione delle singole linee di intervento;
3. la creazione di un sistema integrato di relazioni tra istituzioni pubbliche, piccole e medie imprese e associazioni di categoria, finalizzato a individuare, promuovere ed attuare politiche di intervento per lo sviluppo economico regionale.

Articolo 4
Delega alla gestione di strumenti di incentivazione
1. A far data dall’approvazione del primo programma triennale e annuale delle attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), è delegata all’Agenzia la gestione degli strumenti automatici e semiautomatici di incentivazione nei settori dell’industria, del commercio e dell’artigianato, disciplinati in armonia con i principi di cui agli articoli 4 e 5 del D. lgs. 31 marzo 1998, n. 123.
2. La Giunta Regionale, con propria delibera, individua le modalità di esercizio della delega di cui al comma 1.
3. La Regione Campania esercita i poteri di indirizzo e controllo sullo svolgimento delle attività delegate.

Articolo 5
Vigilanza e controllo
1. La Giunta Regionale esercita il controllo sui seguenti atti:
a)il programma triennale e annuale delle attività;
b)il bilancio di previsione;
c)il rendiconto della gestione;
d)il regolamento di organizzazione.
2. Per consentire il controllo sugli atti di cui al comma precedente. In particolare:
a) la Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore competente, definisce entro il 31 marzo di ciascun anno le direttive a cui l’Agenzia dovrà adeguarsi per la predisposizione del programma di attività per i successivi anni di gestione (programma triennale e piano annuale);
b) sulla base delle direttive di cui alla lettera a), il Direttore Generale, entro il 30 maggio di ogni anno, presenta il programma triennale e annuale delle attività che contiene, per il successivo periodo di programmazione: gli obiettivi strategici; le singole azioni e i progetti attuativi degli obiettivi strategici, con i relativi indicatori di realizzazione; l’indicazione delle risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi e per l’attuazione di azioni e progetti; le politiche di gestione delle risorse umane; la consistenza e le proposte di adeguamento della dotazione organica; i meccanismi per la valutazione delle prestazioni rese;
c) il programma triennale e annuale delle attività è approvato dalla Giunta Regionale e successivamente comunicato ed illustrato al Consiglio Regionale.
3. Il controllo sugli atti di cui al comma 1 lett. b) e c) è esercitato secondo le disposizioni di cui alla L.R. 30 aprile 2002, n. 7.

Articolo 6
Organi
1. Sono organi dell’Agenzia il Direttore Generale e il Collegio dei Revisori.

Articolo 7
Direttore Generale
1. Il Direttore Generale:
a) è il legale rappresentante dell’Agenzia;
b) è titolare di tutti i poteri di gestione e di direzione dell’attività dell’Agenzia, di cui ha la responsabilità generale;
c) redige il programma triennale e il piano annuale delle attività;
d) cura la predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione;
e) redige e propone, secondo i principi contenuti nella presente legge, il regolamento per il funzionamento dell’Agenzia;
f) predispone annualmente una relazione informativa sulla gestione e sulle attività poste in essere dall’Agenzia, da sottoporre alla Giunta Regionale.
2. Il Direttore Generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa designazione della Giunta Regionale, sentiti gli Assessori competenti nelle materie di attività dell’Agenzia, tra soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale, capacità manageriale ed esperienza almeno quinquennale acquisita nell’esercizio di funzioni dirigenziali presso organismi, enti o aziende pubbliche o private operanti nel campo di attività dell’Agenzia.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale ha carattere di esclusività ed è disciplinato da un contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta.
4. Il compenso del Direttore Generale è pari a quello stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata per i Dirigenti apicali della Regione Campania.
5. Il suo operato è sottoposto a valutazione da parte della Giunta Regionale, che, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnatigli o in presenza di risultati di gestione particolarmente negativi, sentiti gli Assessori competenti nelle materie di attività dell’Agenzia, può disporne la rimozione. In tale ipotesi, il Presidente della Giunta Regionale provvede a nominare un commissario straordinario, in possesso dei requisiti richiesti per il Direttore Generale, che resta in carica per il periodo massimo di dodici mesi e cura la provvisoria gestione dell’Agenzia.

Articolo 8
Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei revisori è costituito da tre membri scelti tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili da almeno cinque anni, che abbiano già ricoperto incarichi analoghi nell’ultimo triennio.
2. I revisori sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa designazione della Giunta Regionale, sentiti gli Assessori competenti nelle materie di attività dell’Agenzia.
3. Il Collegio dei revisori elegge al suo interno il Presidente.
4. Il Collegio dura in carica tre anni e i suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili. Esso esercita il controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Agenzia.
5. I revisori dei conti hanno, anche disgiuntamente, accesso a tutti gli atti e ai documenti formati dall’Agenzia o da essa stabilmente detenuti.
6. Il compenso dei revisori è fissato in misura pari a al 10% della retribuzione spettante al Direttore Generale. Al Presidente compete una maggiorazione del 20% rispetto a quanto riconosciuto agli altri componenti.

Articolo 9
Norme applicabili agli organi dell’Agenzia
1. La designazione degli organi è effettuata sulla base di un elenco predisposto previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica.
2. Al Direttore Generale e al Collegio dei revisori si applicano le norme in tema di incompatibilità di cui alla L.R. 07 Agosto 1996 n. 17 e s.m.i, e all’art. 2, comma 4 della L.R. 19 gennaio 2007 n. 1 e s.m.i.

Articolo 10
Dotazione finanziaria
1. L’apporto finanziario regionale a copertura delle spese di funzionamento dell’Agenzia è stabilito annualmente con la legge finanziaria regionale.
2. Per consentire la costituzione e l’avvio delle attività di cui all’articolo 2, comma 3, è destinato all’Agenzia per l’anno 2010 il finanziamento di 2 milioni di euro a valere sulle risorse destinate sull’U.P.B. 2.83.243 nell’ambito 2 “Sviluppo economico”, funzione obiettivo n. 283 “Interventi per il rafforzamento del sistema produttivo regionale”.

Articolo 11
Ordinamento finanziario
1. Il regolamento di contabilità dell’Agenzia è redatto secondo i principi pubblicistici in materia e nel rispetto delle disposizioni generali di cui alla Legge Regionale 7/2002.
2. Le entrate dell’Agenzia possono provenire:
a) da finanziamenti a carico del bilancio dell’amministrazione regionale;
b) da corrispettivi per servizi prestati a soggetti pubblici e privati, per prestazioni rese al di fuori delle attività svolte per conto della Regione;
c) da altri proventi patrimoniali e di gestione.

Articolo 12
Personale e organizzazione
1. L’organico dell’Agenzia è costituito, in modo graduale, ai sensi dell’articolo 16, e secondo le seguenti specificazioni:
a) dal personale delle società ed Enti di cui al successivo art.13
b) dal personale di ruolo della Giunta Regionale ovvero di enti strumentali della Regione trasferito o comandato;
c) dal personale in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni, reclutato mediante procedure di mobilità;
d) per figure professionali con specifiche professionalità, dal personale in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni appositamente comandato o distaccato;
e) dal personale individuato mediante le ordinarie procedure ad evidenza pubblica, ivi comprese le forme contrattuali flessibili previste dall’ordinamento.
2. Gli incarichi di funzione dirigenziale possono essere affidati anche a soggetti esterni, dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
3. Al personale dell’Agenzia si applica li contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali.
4. La struttura organizzativa dell’Agenzia è articolata come segue;
a) La Direzione Generale, nell’ambito dei compiti descritti nell’articolo 9, è competente in tema di definizione e modifica della struttura organizzativa, di organizzazione dei processi di lavoro e di gestione del personale, ivi inclusa la definizione dei sistemi di valutazione e di incentivazione del personale, nel rispetto dei poteri di vigilanza e controllo della Giunta Regionale di cui all’articolo 7;
b) la Direzione Amministrazione – Contabilità – Controllo esercita le funzioni di gestione economico-finanziaria, di supporto alla Direzione Generale, di monitoraggio, valutazione e rendicontazione degli strumenti di incentivazione attivati;
c) la Direzione Promozione e Internazionalizzazione gestisce gli strumenti di incentivazione connessi a iniziative di promozione e valorizzazione del sistema produttivo campano in Italia e all’estero, nonché dell’affiancamento allo Sportello Regionale per l’lnternazionalizzazione delle Imprese;
d) la Direzione Attrazione Investimenti è competente per le attività di promozione di nuovi insediamenti produttivi nel territorio regionale, coordinando ogni fase del relativo processo;
e) la Direzione per le Relazioni Sindacali e le Relazioni Esterne e competente anche nel seguire le crisi industriali e non che richiedono interventi specifici dell’Agenzia

f) la Direzione Sviluppo Tessuto Economico Regionale provvede alla gestione degli strumenti di incentivazione ad impatto locale, nonché al coordinamento degli Sportelli Unici per le Attività Produttive operanti sul territorio regionale;
g) le Aree operative assumono i compiti di predisposizione di bandi e procedure amministrative; di svolgimento di analisi tecniche ed economiche su progetti di investimento di competenza dell’agenzia o della Regione, di effettuazione di studi, analisi e coordinamento di osservatori su tematiche connesse alle attività produttive;
h) in posizione di staff alla Direzione Generale sono previsti uffici che esercitano le funzioni relative alla gestione amministrativa del personale, al supporto segreteria e alle dotazioni informatiche dell’Agenzia;
i) è ammessa la costituzione di gruppi di lavoro temporanei, per la realizzazione di attività specifiche e settoriali aventi carattere di priorità;
l) è ammessa la possibilità di conferire incarichi e collaborazioni a soggetti esterni, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle norme in materia.
5. La prima dotazione di personale è fissata in un numero massimo di 100 unità, Il numero dei dirigenti, ivi compreso il Direttore Generale, è fissato nella misura massima del 5% della dotazione organica.
6. L’adeguamento della dotazione organica è predisposto dal Direttore Generale, in sede di redazione del piano annuale delle attività, coerentemente con la previsione di cui all’articolo 5.

Articolo 13
Partecipazioni in enti e società
1. L’Agenzia, compatibilmente con le disposizioni nazionali, comunitarie e regionali a tutela della concorrenza e del mercato e con quelle di contenimento dei costi degli apparati pubblici, può acquisire partecipazioni in enti e società a partecipazione regionale ovvero costituirne di nuovi per lo svolgimento di compiti strumentali e funzionali rispetto alle proprie finalità, ivi compresa l’attività di intermediazione finanziaria, previa valutazione della Giunta Regionale, in termini di opportunità e coerenza con i programmi triennali ed annuali.
2. Entro trenta giorni dall’approvazione della presente legge la Giunta Regionale pone in essere gli adempimenti necessari per trasferire all’Agenzia la propria partecipazione azionaria alle società/enti TALETE – CAMPANIA DIGITALE, ISVE, CITHEF, TESS COSTA DEL VESUVIO, nonché a far acquisire alla stessa la titolarità del capitale di INVITALIA Campania.
3. Entro trenta giorni dall’approvazione del documento di programmazione di cui al precedente articolo 2, comma 3, l’Agenzia provvede agli adempimenti necessari per:
a) porre in liquidazione le società /enti TALETE – CAMPANIA DIGITALE, ISVE, INVITALIA subentrandone in tutte le funzioni ed attività e rapporti giuridici tutti a partire dai rapporti di lavoro in essere;
b) provvedere ad acquisire la totalità delle quote azionarie di CITHEF S.c.a.r.l e TESS COSTA DEL VESUVIO S.p.A,ovvero in caso d’impossibilità provvedere alla dismissione dell’intera quota trasferitale dalla Regione. In caso positivo l’AGENZIA procederà come previsto per le società di cui al punto a.

Articolo 14
Rapporti con altri Enti e soggetti privati
1. L’Agenzia può svolgere, a favore di Enti locali e di altre amministrazioni pubbliche, attività coerenti con la propria missione.
2. La definizione degli obiettivi e l’apporto di risorse da parte dei predetti Enti avviene sulla base di un apposito accordo di programma tra la Regione,la stessa Agenzia e gli Enti richiedenti.
3. L’Agenzia può, dietro corrispettivo contrattualmente definito, fornire a soggetti privati servizi coerenti con le proprie competenze.

Articolo 15
Norme transitorie e finali
1. L’Agenzia subentra nelle potestà, nel patrimonio e nei rapporti giuridici ed economici dei Consorzi provinciali per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, di cui all’articolo 65 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e dell’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991 n. 317 e successive integrazioni e modificazioni. La legge regionale 13 agosto 1998 n. 16 è abrogata.
2. Contestualmente agli adempimenti di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione di questa, sono sciolti i Consorzi provinciali per lo sviluppo delle aree industriali di cui alla citata legge regionale 13 agosto 1998 n. 16. Gli organi di amministrazione in carica permangono nelle relative funzioni per le regolari consegne e per gli adempimenti di cui all’articolo 5, comma 1, fino al termine ivi fissato.
3. Sono trasferiti alla Regione, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge gli importi residui dei finanziamenti, riguardanti interventi infrastrutturali a servizio dei territori di cui all’articolo 2, a qualunque titolo assegnati ai consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale dalla Regione stessa o dalle Amministrazioni centrali dello Stato o altre istituzioni. Il conferimento dei predetti finanziamenti all’Agenzia è disciplinato in sede di approvazione dei regolamenti di cui al comma 4 dell’articolo 3.
4. Presso l’area di coordinamento n. 12 – Sviluppo attività settore secondario, è istituito un ufficio a termine che provvede agli adempimenti necessari per favorire il processo di riordino delle società regionali e delle strutture di gestione dei territori destinati agli insediamenti industriali, nonché per coordinare, di concerto con gli altri uffici regionali competenti, la mobilità del personale in conformità ai principi di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300.
5. Il personale in servizio presso i Consorzi ASI e gli enti e società messe in liquidazione con la presente legge o con ulteriori norme in materia può essere assegnato all’Agenzia con conferma dell’inquadramento maturato. L’attribuzione definitiva del suddetto personale all’organico e agli uffici dell’Agenzia avviene sulla base della verifica di idoneità a cui si procede tenuto conto dei titoli di studio, delle funzioni e dell’attività svolta, delle note caratteristiche acquisite nel periodo di lavoro trascorso, nonché sulla base dei risultati di prove tecnico – attitudinali che sono effettuate secondo quanto stabilito per l’accesso all’impiego dal regolamento di amministrazione dell’Agenzia.
6. L’articolo 26 della L.R. 11 agosto 2001 n. 10, concernente l’Agenzia di marketing territoriale per lo svolgimento di attività produttive sul territorio della Regione Campania S.p.A, è abrogato.
7. Ai fini di cui all’articolo 3 e in conformità al programma di cui all’articolo 5 comma 1, i responsabili delle aree generali di coordinamento provvedono, entro il termine massimo di 24 mesi dall’entrata in vigore della presente legge regionale, ad individuare le attività eventualmente già svolte dagli uffici regionali nei campi di competenza dell’Agenzia e ad attuare gli adempimenti necessari al trasferimento

Articolo 16
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge, a norma degli articolo 55 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA
L’apporto finanziario regionale a copertura delle spese di funzionamento dell’Agenzia è stabilito annualmente con la legge finanziaria regionale.
Per consentire la costituzione e l’avvio delle attività di cui all’articolo 2, comma 3, è destinato all’Agenzia per l’anno 2010 il finanziamento di 2 milioni di euro a valere sulle risorse destinate sull’U.P.B. 2.83.243 nell’ambito 2 “Sviluppo economico”, funzione obiettivo n. 283 “Interventi per il rafforzamento del sistema produttivo regionale”.

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