- La presente legge disciplina il conferimento delle funzioni amministrative agli Enti Locali, in attuazione dell’articolo 118, commi 1 e 2, della Costituzione, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
- Il conferimento comprende l’adozione degli atti strumentali all’esercizio delle funzioni, inclusi quelli di organizzazione.
- L’effettivo esercizio delle funzioni conferite è subordinato al trasferimento agli Enti Locali dei beni e delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali.
- Sono fatte salve tutte le attribuzioni di funzioni amministrative agli Enti Locali già effettuate da precedenti normative.
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