Il testo della mia proposta di legge sui beni confiscati

IX legislatura

Proposta di legge

 Norme in materia di utilizzo e attribuzione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità e incentivi allo sviluppo e all’occupazione giovanile

Ad iniziativa del consigliere Antonio Marciano

Art. 1

(Oggetto)

1. Le presente legge si occupa dell’opportunità di creare sviluppo sul territorio regionale attraverso il corretto ed efficiente riutilizzo di beni ed aziende confiscate alla criminalità organizzata. Si intende stimolare interventi volti a favorire iniziative imprenditoriali promosse da giovani nel campo dell’ospitalità turistica, delle attività produttive, sociali e sportive sia in forma individuale che societaria

2. La realizzazione degli obiettivi della legge coinvolge direttamente la partecipazione degli enti locali del territorio, delle istituzioni, delle associazioni destinatarie dei beni stessi, in base alla legge, delle associazioni e degli organismi professionali coinvolti nella gestione e valorizzazione di tali beni, la comunità religiosa e le organizzazioni sindacali.

 Art. 2

(Finalità e definizioni )

1. La Regione Campania promuove l’utilizzo dei beni confiscati per finalità di sviluppo economico del territorio con particolare riguardo alle iniziative promosse da giovani nei settori dell’ospitalità e dei servizi turistici, delle attività produttive, sociali e sportive.

2. La legge ha lo scopo di stimolare interventi volti a favorire iniziative imprenditoriali, in particolare quelle promosse da giovani, organizzati sia in forma individuale che collettiva, al fine di:

a) garantire e tutelare, in attuazione dei principi della legislazione antimafia, la restituzione dei beni confiscati alla collettività in condizioni ottimali per creare sviluppo nel territorio;

b) valorizzare la rilevanza economica e sociale della destinazione dei beni confiscati;

c) favorire le iniziative finalizzate al più efficiente ed efficace utilizzo dei beni confiscati con lo scopo di creare occupazione;

d) agevolare e favorire i giovani nelle attività di cui ai punti precedenti.

3. Le misure adottate vanno intese in maniera concorrente ed aggiuntiva ad ogni altro strumento fiscale e finanziario, sia in materia specifica, che in materia di impresa, occupazione e sviluppo.

4. Ai fini della presente legge si definisce:

  • Bene confiscato, il bene nei confronti del quale siano state applicate le procedure di cui all’art. 24 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.6 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche’ nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.”
  • Bene oggetto di assegnazione, il bene di cui agli artt. 47 e 48 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.6 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche’ nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.”
  • I soggetti di cui al comma 2 lettera d) sono da intendersi “tutti coloro che alla data di presentazione del progetto non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età anagrafica”.

Art. 3

(Progetti proposti da giovani)

1. La Regione, sulla base delle indicazioni fornite dalle altre istituzioni locali e centrali con riferimento ai beni confiscati da destinare, tramite avviso pubblico predisposto dall’ Assessorato al turismo seleziona annualmente progetti promossi da singoli, società, associazioni, cooperative, associazioni sportive dilettantistiche, raggruppamenti ed altri organismi con esclusiva partecipazione di giovani imprenditori, professionisti ed esperti del settore, per l’avvio di attività economiche e/o di utilizzo degli stessi beni nell’ambito del territorio regionale.

2. Ai fini dell’ammissione alle agevolazioni di cui all’art. 6, è obbligatoria la presentazione della certificazione antimafia approfondita relativa ai singoli aderenti alla proposta progettuale.

2. Al fine di realizzare l’obiettivo di cui al punto precedente la Regione Campania fa ricorso a risorse proprie, nazionali e comunitarie.

Art. 4

(Promozione attività da parte di altri enti)

1. I progetti di cui all’art. 3 possono essere promossi anche da altri enti e istituzioni locali operanti sul territorio regionale. Con particolare riferimento a progetti presentati da:

a) comunità, enti ed organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266;

b) cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;

c) comunità terapeutiche e centri di recupero e cura dei tossicodipendenti di cui al DPR 9 ottobre 1990, n.309,“Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”;

d) parchi ed enti finalizzati alla tutela e valorizzazione dell’ambiente e paesaggio di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.394;

e) associazioni sportive dilettantistiche.

2. Gli enti ed organismi proponenti possono consorziarsi o agire in base a protocolli d’intesa per realizzare efficaci sinergie che possono interessare beni ed aree territoriali comuni soggette a competenze concorrenti.

Art. 5

( Comitato di coordinamento )

1. Per realizzare efficacemente i predetti obiettivi viene istituito un comitato di coordinamento tecnico (CCT) cui partecipano un membro indicato dalla Presidenza della Giunta Regionale, un membro indicato dall’Assessorato al Turismo, un membro indicato dall’Assessorato alle Attività Produttive, un membro indicato dall’Assessorato al Lavoro ed alle Politiche Sociali, due membri indicati dalla Fondazione POL.I.S. – Politiche Integrate per la Sicurezza, due esperti in gestione ed amministrazione di beni ed aziende confiscate indicati dall’Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari, due rappresentanti dell’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati.

2. Il comitato adotta un regolamento interno di funzionamento.

3. Le funzioni del comitato sono le seguenti:

– verifica e monitoraggio del rispetto degli obiettivi di cui all’art.1 della presente legge;

– redazione di una relazione annuale sulle attività svolte;

– funzione di consulenza se richiesta nell’attività legislativa regionale in materia simile o affine.

4. La partecipazione al comitato è gratuita.

5. Il comitato di coordinamento tecnico può, ove necessario, richiedere audizioni e pareri non vincolanti di rappresentanti degli altri enti locali eventualmente coinvolti nei singoli progetti. Può avvalersi di tecnici esterni senza spese per l’amministrazione regionale.

6. Il comitato resta in carica tre anni dal suo insediamento, e ciascun membro non può essere indicato nel comitato per più di due mandati consecutivi.

Art. 6

(Agevolazioni e incentivi)

1. La Regione Campania, nei limiti delle proprie competenze, può riconoscere alle intraprese avviate in base alla presente legge agevolazioni di natura fiscale per favorire l’avvio e l’entrata a regime delle attività.

2. La Regione Campania, in particolare, con successive disposizioni, riconosce ai soggetti proponenti i progetti di cui alla presente legge, per favorirne l’avvio, agevolazioni sul pagamento delle imposte regionali per i primi tre esercizi ed interviene presso l’ente territoriale dotato di potestà tributaria e impositiva nella località di insistenza del bene, per far disporre analoga riduzione delle imposte e dei tributi di competenza.

3. I tributi di competenza regionale di cui al comma precedente ed oggetto di agevolazione sono i seguenti:

  • Irap – Imposta regionale attività produttive;
  • Addizionale regionale IRPEF;
  • Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;
  • Tariffa fitosanitaria;
  • Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi;
  • Addizionale regionale all’imposta di consumo sul Gas Metano e imposta sostitutiva.

 

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Alle disposizioni di cui alla presente legge che comportano maggiori spese e/o minori entrate, in particolare art. 1 co.1, art.2 co.1, co.2 e co.3, art.3 co.2 e art. 6, si fa fronte, per l’esercizio finanziario in corso, mediante prelievo dalla U.P.B 2.9.26 (Promozione turistica) dell’importo di € 1.000.000.

Art. 8

(Entrata in vigore e misure correlate)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

2. Le attività derivanti dall’applicazione della legge sono coordinate con la normativa nazionale e regionale in materia di beni confiscati e sequestrati, di agevolazioni per la costituzione di imprese giovanili e sono svolte di concerto con le istituzioni centrali e locali coinvolte.

3. La Giunta Regionale, allo scopo di implementare i finanziamenti della presente legge, e di svilupparne la coerenza, si attiva per il suo inserimento in via permanente tra le misure finanziate nel Programma Operativo Nazionale – Sicurezza Per lo Sviluppo – obiettivo operativo 2.5.

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