La proposta di legge che questa mattina ho presentato all’Ordine dei Commercialisti

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 Il disegno di legge che segue si propone di intervenire nel comparto del lavoro autonomo professionale in favore dei giovani professionisti. La disciplina delle professioni rientra, ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione nell’ambito della competenza legislativa concorrente. Conseguentemente, spetta alle regioni esercitare la propria potestà legislativa, nel rispetto delle norme nazionali. Nella disciplina in discussione vengono in rilievo ulteriori principi costituzionali, tra i quali: il diritto al lavoro (art. 4 e 35 Cost.), la tutela della concorrenza (art. 41 Cost.), il principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.). Occorre inoltre valutare l’impatto dei requisiti formativi richiesti per l’accesso alla professione alla luce dei principi del riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali contenuti nella direttiva 2006/35. Il 5 settembre 2005 la Commissione Europea ha presentato una comunicazione dal titolo “I servizi professionali – Proseguire la riforma” (COM(2005)405) nella quale ribadisce la necessità di liberalizzare i mercati e di eliminare la regolamentazione non necessaria per promuovere una maggiore concorrenza. Il 25 giugno 2008 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento sullo Statuto della Società Privata Europea (Sociaetas Privata Europaea – SPE) (COM(2008)396).Il 19 dicembre 2008 la Commissione ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia contro l’Italia(causa C-565/08) nel quale contesta il fatto che le disposizioni nazionali che impongono agli avvocati l’obbligo di rispettare tariffe massime obbligatorie per le attività giudiziali e stragiudiziali costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi stabilite rispettivamente dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE.

I principi ispiratori della prospettata riforma si basano sulle esigenze di rinnovamento che provengono dalla base rappresentata dai professionisti impegnati quotidianamente a confrontarsi con le difficoltà di un mercato dei servizi sempre più competitivo. Nel merito vengono quindi introdotti elementi di forte discontinuità e profonda innovazione.

PDL regionale per i giovani professionisti:

  • Valorizzare la rilevanza economica e sociale della professione, quale risorsa prioritaria dell’economia della conoscenza.
  • Agevolare, anche mediante borse di studio, l’ingresso nella professione di giovanI meritevoli ma in situazioni di disagio economico.
  • Istituzione di delega al lavoro autonomo professionale.
  • La Regione Campania favorisce i processi aggregativi tra giovani professionisti anche attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali e finanziarie.
  • Aggregazioni e associazioni tra professionisti.
  • Introduzione di nuovi modelli associativi come network, reti, filiere e distretti di professionisti.
  • Associazione temporanea regionale tra professionisti.
  • Estensione ai professionisti di finanziamenti e agevolazioni finora riservate alle imprese.
  • Agevolazioni e incentivi.
  • Obbligo di assicurazione per responsabilità professionale.
  • Assicurazione obbligatoria per la responsabilità professionale negli incarichi conferiti dalla Regione Campania.
  • Agevolazione del tirocinio professionale.
  • Rendere agevole la pubblicità secondo il codice deontologico.

 

Art. 1

(Oggetto)

1. Le presente si occupa di principi fondamentali, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in riferimento alle professioni intellettuali non riservate alla legislazione esclusiva dello Stato.

2. Per professione intellettuale si intende l’attività economica, anche organizzata in forma associata o societaria, diretta al compimento di atti e alla prestazione di servizi o di opere in favore di terzi esercitata, abitualmente e in via prevalente, con lavoro intellettuale, per la quale è richiesto un titolo di studio universitario o equipollente.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende: a) per «professione», la professione intellettuale, come definita ai sensi dell’articolo 1, comma 4;

b) per «professione di interesse generale», la professione di cui al titolo II, il cui esercizio incide su interessi generali meritevoli di specifica tutela, per lo svolgimento della quale è richiesta l’iscrizione a un albo previo superamento di un esame di Stato e il possesso degli altri requisiti stabiliti dall’ordinamento di categoria;

c) per «professione riconosciuta», la professione di cui al titolo III; d) per «libero professionista», colui che esercita la professione ai sensi dei capi I e II del titolo III del libro quinto del codice civile, anche in regime convenzionato qualora previsto dalla legislazione speciale;

e)per «professionista dipendente», il soggetto che esercita la professione nelle forme del lavoro subordinato;

f) per «professionista», il libero professionista e il professionista dipendente; g) per «categoria», l’insieme dei professionisti che esercitano la medesima professione con lo stesso

titolo professionale; h) per «esercizio professionale», l’esercizio della professione; i) per «prestazione professionale», la prestazione del professionista in qualunque forma resa; l) per «legge», la legge e gli atti equiparati dello Stato; m)per «ordinamento di categoria», le disposizioni normative che regolano competenze, condizioni,

modalità e compensi per l’esercizio della professione di interesse generale; n) per «ordine professionale», il consiglio nazionale e gli ordini territoriali; o) per «consiglio nazionale», il consiglio nazionale dell’ordine professionale;

p) per «esame di Stato», l’esame, anche in forma di concorso, previsto per l’accesso alle professioni ai sensi dell’articolo 33, quinto comma, della Costituzione;

q)per «consiglieri», i membri del consiglio nazionale e del consiglio dell’ordine territoriale; r) per «associazioni», le associazioni tra professionisti; s)per «sindacati», i sindacati dei professionisti; t) per «giovani professionisti», gli iscritti agli albi e/o alle associazioni professionali, con meno di

cinquanta anni.

Art. 3

(Finalità)

1.Le disposizioni della presente legge regionale, disciplinano le professioni nell’ambito della Regione Campania al fine di:

a) garantire e tutelare, in attuazione dell’articolo 41 della Costituzione, la concorrenza;

b) valorizzare la rilevanza economica e sociale della professione, quale risorsa prioritaria dell’economia della conoscenza;

c) favorire il pieno sviluppo della persona umana, le sue libertà e dignità, nonché l’effettiva partecipazione dei professionisti all’organizzazione politica, economica e sociale del territorio regionale;

d) agevolare e favorire l’esercizio della professione da parte dei giovani professionisti, anche attraverso la promozione delle aggregazioni professionali.PDL regionale per i giovani

Art. 4

(Istituzione di delega al lavoro autonomo professionale)

1. Al fine di perseguire al meglio le finalità della presente legge, secondo le procedure normative e regolamentari vigenti, può essere istituito apposito assessorato al lavoro autonomo professionale ovvero può essere assegnata specifica delega da parte del presidente della Regione.

Art. 5

(Aggregazioni e associazioni tra professionisti)

1. Al fine di svolgere in comune l’attività professionale alla quale sono abilitati,i professionisti possono costituire tra loro aggregazioni o associazioni. La Regione Campania favorisce i processi aggregativi tra giovani professionisti anche attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali e finanziarie.

2. L’attività dei soci e dei collaboratori o addetti e` soggetta alla disciplina vigente per l’esercizio delle professioni intellettuali delle singole professioni.

Art. 6

( Associazione temporanea regionale tra professionisti)

1. Si costituisce un’associazione temporanea regionale tra professionisti quando due o più professionisti convengono di riunirsi per eseguire in comune un’opera o un mandato professionale determinato.

2.Tale associazione può configurarsi ed essere rappresentata nella forma del network professionale ( rete di professionisti ), della filiera professionale, del distretto professionale o di altra forma .

3. I rapporti interni tra i professionisti sono regolati da atto scritto antecedente l’assunzione dell’incarico, il quale deve indicare a pena di nullità l’opera o il mandato da eseguire e, almeno sommariamente, le porzioni, fasi o percentuali di esso che ciascun professionista deve eseguire e il criterio di distribuzione dei proventi, oltre all’indicazione del professionista mandatario.

4. Nell’associazione temporanea tra professionisti non vi e` costituzione di un fondo o patrimonio comune, ma ciascun associato risponde personalmente verso i terzi delle obbligazioni assunte per il compimento dell’opera professionale.

Art. 7

(Agevolazioni e incentivi)

1. I provvedimenti regionali che introducono agevolazioni o incentivi diretti a favorire lo sviluppo dell’occupazione e gli investimenti non possono escludere dalle categorie dei destinatari di tali benefici coloro che esercitano attività professionali.

2. La legislazione regionale e la programmazione comunitaria che dispongono finanziamenti, agevolazioni e incentivi, di qualunque natura, per le imprese devono essere riformulate, al fine di estenderle, per quanto compatibile, ai professionisti, con particolare riferimento ai giovani.

3. Saranno privilegiate le aggregazioni tra professionisti e interprofessionali costituite in prevalenza da giovani e quelle che costituiscono sedi operative all’estero nei principali mercati emergenti.

4. La Regione si impegna ad estendere alle aggregazioni professionali tra giovani professionisti i crediti d’imposta riconosciuti alle imprese.

Art. 8

(Assicurazione obbligatoria per la responsabilità professionale negli incarichi conferiti dalla Regione Campania)

1. Il professionista deve rendere noti alla Regione ovvero alle società o enti partecipati, al momento dell’assunzione dell’incarico da questi conferito, gli estremi della polizza assicurativa stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.

Art. 9

(Tirocinio )

1. L’ordinamento di categoria stabilisce le condizioni e i requisiti del tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di Stato, sulla base dei principi e criteri direttivi generali.

2. Per i tirocinanti operanti nell’ambito della Regione Campania si possono prevedere agevolazioni fiscali specifiche a condizione che il dominus riconosca un equo compenso, tenendo conto dell’effettivo apporto di lavoro, con riferimento al regime tariffario delle prestazioni rese.

3. La Regione Campania favorisce la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato.

Art. 10

(Pubblicità)

1. L’esercizio professionale nell’ambito della regione Campania, in qualunque modo esercitato, può essere oggetto di pubblicità informativa.

2. I giovani professionisti potranno essere destinatari di agevolazioni finanziarie, amministrative o tributarie nella realizzazione delle predette forme di pubblicità.

 

Art. 11

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente e, ai sensi e per effetto dello Statuto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania

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